Uno degli aspetti più significativi dell'attività “procedimentale” della P.A. afferisce alla partecipazione dei privati.
All'argomento in rassegna è dedicato l'intero Capo III della L. n. 241/1990 (artt. 7–13), rubricato appunto “Partecipazione al procedimento amministrativo”.
In linea generale, si può agevolmente affermare che la L. n. 241/1990, salve alcune eccezioni, stabilisce la necessità della partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.
La partecipazione del privato nel procedimento ha un duplice scopo:difensivo e collaborativo [1].
Sotto il primo aspetto, il privato ha la facoltà di rappresentare nell'ambito del procedimento gli stessi interessi che potrebbe addurre in un eventuale processo amministrativo. In questo modo, si anticipa in sede procedimentale il contraddittorio che altrimenti avverrebbe solo in sede processuale, con ovvie conseguenze nei termini di deflazione del contenzioso.
Per ciò che attiene al secondo aspetto, le informazioni apportate nel procedimento dal privato possono rivelarsi utili per l'istruttoria amministrativa, agevolandone certamente la completezza.
Complessivamente intesa, dunque, la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo ha la funzione di far emergere gli interessi, soprattutto (e ovviamente) quelli spiccatamente privati, sottesi all'azione amministrativa, in modo da orientare le scelte della P.A. attraverso una ponderata valutazione di tutti interessi (pubblici e privati) in gioco per il raggiungimento della miglior soddisfazione possibile dell'interesse pubblico e della deflazione del contenzioso amministrativo.
In questo senso, la giurisprudenza ha rilevato che la partecipazione procedimentale “è finalizzata alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, predicati dall'articolo 97 della Costituzione e quindi, in ultima analisi, alla corretta (e giusta) formazione della volontà di provvedere da parte della pubblica Amministrazione.” [2]
I soggetti abilitati alla partecipazione al procedimento amministrativo sono individuati attraverso il combinato disposto degli artt. 7 e 9 della L. n. 241/1990.
Nello specifico, l'art. 7 individua i soggetti a cui l'Amministrazione è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento; l'art. 9, invece, chiarisce quali sono i soggetti comunque legittimati ad intervenire nel procedimento medesimo.
Per ciò che attiene al primo aspetto, l'art. 7 chiarisce...
In materia di obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, vi sono alcuni casi in cui è la stessa legge che sancisce l'esclusione di detto dovere di comunicazione; in altri casi, invece, la insussistenza dell'obbligo de quo è stata di volta in volta individuata dalla giurisprudenza.
Per ciò che attiene ai casi di esclusione normativamente previsti, essi riguardano:
...Le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di comunicazione devono essere analizzate alla luce di quanto disposto dall'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 24/1990, ai sensi del quale «Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto...
La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, o preavviso di diniego, è un istituto procedimentale di recente conio ed è regolato dall'art. 10-bis della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 15/2005.
Pentru Din Naturala Marelbo De Piele Sandale FemeiPreturi erBdCxoIn base alla norma da ultimo citata, «nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di...
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